REGOLAMENTO INTERNO PER L’UTILIZZO DELLA SALA CONVEGNI SITA NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELL’ORDINE
ART. 1
La sala convegni dell’Ordine è destinata alla organizzazione di Congressi, Conferenze, Riunioni e quant’altro può essere utile al progresso culturale e sociale degli iscritti purchè compatibile con il decoro della professione medica
ART. 2
L
a responsabilità del mantenimento dello stato di fatto dell’immobile e di quanto in esso contenuto è affidata al Presidente che provvede alla manutenzione ordinaria ed alle eventuali spese urgenti che dovessero rendersi necessarie. Le spese straordinarie e gli eventuali adeguamenti tecnologici e strutturali devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.ART. 3
Il coordinamento delle attività che devono svolgersi nel suddetto locale è affidato al Presidente o ad un suo Delegato .
ART. 4
Il Presidente o chi da lui delegato è tenuto a redigere la scaletta mensile degli impegni, a tenere il registro per la verifica delle attività svolte ed ha la facoltà di autorizzare eventuali riunioni urgenti.
ART. 5
La Sala Convegni può essere utilizzata gratuitamente dagli iscritti per finalità associative, culturali o sindacali purché senza fini di lucro. Costoro devono presentare la richiesta, con apposito modulario, almeno 20 gg. prima della data di fruizione ed ottenere l’autorizzazione dal Presidente o da un suo Delegato.
ART. 6
La fruizione gratuita della Sala Convegni da parte degli iscritti deve comunque avvenire durante l’orario di apertura dei locali ordinistici.
ART. 7
Per l’utilizzo della Sala Convegni da parte degli iscritti al di fuori degli orari di cui all’art. 6, dovrà essere corrisposto, a titolo di rimborso spese, una cifra forfettaria che verrà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.
ART. 8
La Sala Convegni può essere richiesta sempre secondo le modalità sopra previste anche da singoli soggetti, da Aziende Sanitarie e da organizzazioni mediche e non purché nel rispetto delle finalità di cui all’art. 1 del presente regolamento.
ART. 9
Per le richieste di cui all’art. 8 verrà corrisposta all’Ordine una cifra sempre a titolo di rimborso spese. Tale cifra è comprensiva dei seguenti costi:
Questa quota dovrà essere stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
ART. 10
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo possono in qualsiasi momento programmare le attività che riterranno necessarie per il superiore interesse della collettività e si riserveranno comunque sempre il diritto di sindacare e revocare le autorizzazioni per manifestazioni che non dovessero rispondere ai requisiti richiesti dall’alto senso dell’osservanza del decoro della professione medica.