REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 4 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241, RIGUARDANTE I TERMINI E GLI UFFICI RESPONSABILI DEI PPROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELL’ORDINE
ART. 1
Ambito di applicazione
Il presente Regolamento si applica ai procedimenti di competenza dell’Ordine sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d’ufficio.
I procedimenti di cui sopra devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono altresì l’indicazione dell’organo o ufficio competente e della fonte normativa.
Per i procedimenti non contemplati nelle allegate tabelle, il termine di conclusione è quello previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, quello di 30 gg. Di cui all’art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
ART. 2
Decorrenza del termine iniziale dei procedimenti
Per i procedimenti d’ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l’ufficio abbia notizia del fatto da cui sorge l’obbligo di provvedere.
Qualora l’atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra Amministrazione il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento da parte dell’Ordine della richiesta o della proposta.
Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.
La domanda deve essere corredata dalla prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalla legge o dai regolamenti per l’adozione dei provvedimenti.
Ove la domanda o la documentazione prodotta per l’adozione del provvedimento risultino irregolari o incomplete se ne dà comunicazione a colui che ha presentato l’istanza indicando le cause dell’irregolarità o della incompletezza entro il termine appositamente previsto nelle tabelle allegate, in relazione al tipo di procedimento o in mancanza nel termine di 30 giorni.
In questi casi la nuova decorrenza parte dal ricevimento della documentazione o della domanda regolarizzata o completa.
Restano salve le facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti d’ufficio, previsti rispettivamente dagli artt. 2 e 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni nonché il disposto di cui all’art. 18 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
La data di timbratura e protocollo della domanda e dei documenti costituisce data di ricevimento degli stessi. A richiesta degli interessati è rilasciata fotocopia oppure una ricevuta contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha valore di comunicazione dell’avvio del procedimento.
Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall’avviso stesso.
ART. 3
Comunicazione dell’inizio del procedimento
Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità gli uffici danno comunicazione dell’inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonché ai soggetti, individuati o facilemente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.
La comunicazione dell’avvio del procedimento deve indicare ai sensi dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’oggetto, l’ufficio e la persona responsabile del procedimento nonché l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
ART. 4
Partecipazione al procedimento
Coloro che hanno il titolo a partecipare al procedimento o nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti o ai quali possa derivare qualche pregiudizio possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che lo stesso non sia già concluso.
La presentazione di memorie e documenti oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.
ART. 5
Termine finale del procedimento
I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero alla data in cui il dirigente deve trasmettere gli atti al Consiglio Direttivo. Essi costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l’Ordine dall’obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell’inosservanza del termine.
Ove nel corso del procedimento talune fasi siano di competenza di altri servizi dell’Ente il termine del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l’espletamento delle fasi stesse.
Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.
Quando la legge prevede che la domanda dell’interessato si intenda respinta o accolta dopo l’inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì termine entro il quale l’Ordine deve adottare la propria determinazione.
ART. 6
Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale
Per unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale deve intendersi l’unità organica competente, indicata nelle tabelle allegate al presente regolamento.
Il responsabile del procedimento è il dirigente o, in caso di mancanza della figura professionale del dirigente, il dipendente incaricato.
ART. 7
Integrazione e modificazione del presente Regolamento
I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.
Con le medesime procedure relative all’approvazione del presente regolamento, gli Ordini procedono alle modifiche che si rendessero eventualmente necessarie.
ART. 8
Pubblicazione
Il presente regolamento è portato a conoscenza di tutti gli iscritti mediante pubblicazione sulla pagina WEB dell’Ordine o, in alternativa, mediante invio di lettera circolare.
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PROCEDIMENTO |
NORME DI RIFERIMENTO |
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
TERMINE |
OSSERVAZIONI |
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Iscrizione all’Albo |
Artt. 8 e 9 DLCPS 233/46 Art. 8 DPR 221/50 |
Rag. Giuseppe Varisano |
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Il termine di tre mesi è sancito dall’art. 8 del DPR 5 aprile 1950, n. 221 |
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Cancellazione dall’Albo |
Art. 11 DLCPS 233/46 |
Sig.ra Eleonora Grimaldi |
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Nulla osta per trasferi-mento da Albo ad Albo |
Art. 10 DPR 221/50 |
Rag. Giuseppe Varisano |
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Designazione dei rappre-sentanti dell’Ordine |
Art. 3 lett. c) DLCPS 223/46 |
Rag. Giuseppe Varisano |
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Dopo l’emanazione della legge 409/85 la competenza per le designazioni di cui trattasi è della Commissio-ne medica o odontoiatrica |
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Conciliazione delle controversie |
Art. 3 lett. g) DLCPS 223/46 |
Rag. Giuseppe Varisano |
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Dopo l’emanazione della legge 409/85 la competenza per la conciliazione delle controversie è della Commissione medica o odontoiatrica |
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Apertura del procedimen-to disciplinare |
Art. 3 lett. f) DLCPS 223/46 Art. 39 DPR 221/50 |
Non può individuarsi un responsabile del procedi-mento. Gli atti, anche quelli istruttori, sono di compe-tenza del Presidente della rispettiva Commissione |
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Dopo l’emanazione della legge 409/85 la competenza è della Commissione medi-ca o odontoiatrica |
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PROCEDIMENTO |
NORME DI RIFERIMENTO |
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
TERMINE |
OSSERVAZIONI |
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Decisione del procedi-mento disciplinare |
Art. 3 lett. f) DLCPS 223/46 Art. 39 DPR 221/50 |
Non può individuarsi un responsabile del procedi-mento. Gli atti, anche quelli istruttori, sono di compe-tenza del Presidente della rispettiva Commissione |
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Ai sensi dell’art. 39 lett. b) del DPR 221/50 l’interessa-to ha 20 giorni di tempo prorogabili a sua richiesta per prendere visione degli atti relativi al giudizio |
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Sospensione di diritto dall’esercizio professio-nale |
Art. 43 DPR 221/50 |
Rag. Giuseppe Varisano |
Trattandosi di sospensione automatica non esiste necessità di istruttoria proce-dimentale, quindi, il termine di 30 giorni si riferisce alla deliberazione del Consiglio Direttivo |
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Rilascio nulla osta per pubblicità in materia sanitaria e trasmissione al Sindaco |
Art. 2 Legge 5 febbraio 1992 n. 175 |
Rag. Giuseppe Varisano |
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L’art. 2 comma 7 della legge 175/92 prescrive all’Ordine di trasmettere la domanda al Sindaco entro 30 gg. dalla data di presen-tazione della domanda |
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Rilascio parere circa la congruità degli onorari |
Rag. Giuseppe Varisano |
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