REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 4 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241, RIGUARDANTE I TERMINI E GLI UFFICI RESPONSABILI DEI PPROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELL’ORDINE

 

ART. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica ai procedimenti di competenza dell’Ordine sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d’ufficio.

I procedimenti di cui sopra devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono altresì l’indicazione dell’organo o ufficio competente e della fonte normativa.

Per i procedimenti non contemplati nelle allegate tabelle, il termine di conclusione è quello previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, quello di 30 gg. Di cui all’art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 2

Decorrenza del termine iniziale dei procedimenti

Per i procedimenti d’ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l’ufficio abbia notizia del fatto da cui sorge l’obbligo di provvedere.

Qualora l’atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra Amministrazione il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento da parte dell’Ordine della richiesta o della proposta.

Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

La domanda deve essere corredata dalla prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalla legge o dai regolamenti per l’adozione dei provvedimenti.

Ove la domanda o la documentazione prodotta per l’adozione del provvedimento risultino irregolari o incomplete se ne dà comunicazione a colui che ha presentato l’istanza indicando le cause dell’irregolarità o della incompletezza entro il termine appositamente previsto nelle tabelle allegate, in relazione al tipo di procedimento o in mancanza nel termine di 30 giorni.

In questi casi la nuova decorrenza parte dal ricevimento della documentazione o della domanda regolarizzata o completa.

Restano salve le facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti d’ufficio, previsti rispettivamente dagli artt. 2 e 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni nonché il disposto di cui all’art. 18 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

La data di timbratura e protocollo della domanda e dei documenti costituisce data di ricevimento degli stessi. A richiesta degli interessati è rilasciata fotocopia oppure una ricevuta contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha valore di comunicazione dell’avvio del procedimento.

Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall’avviso stesso.

ART. 3

Comunicazione dell’inizio del procedimento

Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità gli uffici danno comunicazione dell’inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonché ai soggetti, individuati o facilemente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

La comunicazione dell’avvio del procedimento deve indicare ai sensi dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’oggetto, l’ufficio e la persona responsabile del procedimento nonché l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

ART. 4

Partecipazione al procedimento

Coloro che hanno il titolo a partecipare al procedimento o nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti o ai quali possa derivare qualche pregiudizio possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che lo stesso non sia già concluso.

La presentazione di memorie e documenti oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

ART. 5

Termine finale del procedimento

I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero alla data in cui il dirigente deve trasmettere gli atti al Consiglio Direttivo. Essi costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l’Ordine dall’obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell’inosservanza del termine.

Ove nel corso del procedimento talune fasi siano di competenza di altri servizi dell’Ente il termine del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l’espletamento delle fasi stesse.

Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

Quando la legge prevede che la domanda dell’interessato si intenda respinta o accolta dopo l’inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì termine entro il quale l’Ordine deve adottare la propria determinazione.

ART. 6

Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale

Per unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale deve intendersi l’unità organica competente, indicata nelle tabelle allegate al presente regolamento.

Il responsabile del procedimento è il dirigente o, in caso di mancanza della figura professionale del dirigente, il dipendente incaricato.

ART. 7

Integrazione e modificazione del presente Regolamento

I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.

Con le medesime procedure relative all’approvazione del presente regolamento, gli Ordini procedono alle modifiche che si rendessero eventualmente necessarie.

ART. 8

Pubblicazione

Il presente regolamento è portato a conoscenza di tutti gli iscritti mediante pubblicazione sulla pagina WEB dell’Ordine o, in alternativa, mediante invio di lettera circolare.

PROCEDIMENTO

NORME DI RIFERIMENTO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

TERMINE

OSSERVAZIONI

Iscrizione all’Albo

Artt. 8 e 9 DLCPS 233/46

Art. 8 DPR 221/50

Rag. Giuseppe Varisano

  • 60 gg. per completare l’istruttoria procedimentale e per trasmettere gli atti al Consiglio Direttivo
  • 3 mesi per l’adozione della delibera consiliare

Il termine di tre mesi è sancito dall’art. 8 del DPR 5 aprile 1950, n. 221

Cancellazione dall’Albo

Art. 11 DLCPS 233/46

Sig.ra Eleonora Grimaldi

  • 60 gg. per completare l’istruttoria procedimentale e per trasmettere gli atti al Consiglio Direttivo
  • 90 gg. per l’adozione della delibera consiliare
 

Nulla osta per trasferi-mento da Albo ad Albo

Art. 10 DPR 221/50

Rag. Giuseppe Varisano

  • 60 gg. per completare l’istruttoria procedimentale e per trasmettere gli atti al Consiglio Direttivo
  • 90 gg. per l’adozione della delibera consiliare
 

Designazione dei rappre-sentanti dell’Ordine

Art. 3 lett. c) DLCPS 223/46

Rag. Giuseppe Varisano

  • 15 gg. per completare l’istruttoria procedimentale e per trasmettere gli atti alle Commissioni
  • 30 gg. per l’adozione della delibera

Dopo l’emanazione della legge 409/85 la competenza per le designazioni di cui trattasi è della Commissio-ne medica o odontoiatrica

Conciliazione delle controversie

Art. 3 lett. g) DLCPS 223/46

Rag. Giuseppe Varisano

  • 30 gg. per completare l’istruttoria procedimentale e per trasmettere gli atti alle Commissioni
  • 90 gg. per la conciliazione o per il parere da rilasciare con deliberazione

Dopo l’emanazione della legge 409/85 la competenza per la conciliazione delle controversie è della Commissione medica o odontoiatrica

Apertura del procedimen-to disciplinare

Art. 3 lett. f) DLCPS 223/46

Art. 39 DPR 221/50

Non può individuarsi un responsabile del procedi-mento. Gli atti, anche quelli istruttori, sono di compe-tenza del Presidente della rispettiva Commissione

  • 45 gg. per completare l’istruttoria procedimentale e per trasmettere gli atti alla Commissione competente
  • 90 gg. per l’adozione della delibera di apertura o di archiviazione del procedimento

Dopo l’emanazione della legge 409/85 la competenza è della Commissione medi-ca o odontoiatrica

PROCEDIMENTO

NORME DI RIFERIMENTO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

TERMINE

OSSERVAZIONI

Decisione del procedi-mento disciplinare

Art. 3 lett. f) DLCPS 223/46

Art. 39 DPR 221/50

Non può individuarsi un responsabile del procedi-mento. Gli atti, anche quelli istruttori, sono di compe-tenza del Presidente della rispettiva Commissione

  • 60 gg. dall’adozione della delibera di apertura del procedimento disciplinare per completare l’istrut-toria procedimentale e per trasmet-tere gli atti alla Commissione competente
  • 90 gg. per l’adozione della decisione

Ai sensi dell’art. 39 lett. b) del DPR 221/50 l’interessa-to ha 20 giorni di tempo prorogabili a sua richiesta per prendere visione degli atti relativi al giudizio

Sospensione di diritto dall’esercizio professio-nale

Art. 43 DPR 221/50

Rag. Giuseppe Varisano

Trattandosi di sospensione automatica non esiste necessità di istruttoria proce-dimentale, quindi, il termine di 30 giorni si riferisce alla deliberazione del Consiglio Direttivo

 

Rilascio nulla osta per pubblicità in materia sanitaria e trasmissione al Sindaco

Art. 2 Legge 5 febbraio 1992 n. 175

Rag. Giuseppe Varisano

  • 15 gg. per completare l’istruttoria procedimentale.
  • 30 gg. per il rilascio del nulla osta e la trasmissione della richiesta al Sindaco competente per territorio

L’art. 2 comma 7 della legge 175/92 prescrive all’Ordine di trasmettere la domanda al Sindaco entro 30 gg. dalla data di presen-tazione della domanda

Rilascio parere circa la congruità degli onorari

 

Rag. Giuseppe Varisano

  • 15 gg. per completare l’istruttoria procedimentale.
  • 30 gg. per il rilascio del parere.