REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI ART.24 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241,
ART. 1
Ambito di applicazione
Il presente regolamento individua, in conformità all’art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n 241, le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità dell’Ordine sottratti all’accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso di cui all’art 24, comma 2, della medesima legge n 241 del 1990 ed all’art 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n 352.
ART. 2
Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese
Ai sensi dell’art 8, comma 5, lett. d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n 352 ed in relazione all’esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all’accesso le seguenti categorie di documenti se richieste da persone diverse dall’interessato:
ART. 3
Documenti accessibili
I documenti che non rientrano in alcuna delle categorie elencate nell’art 2, sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, secondo le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n 241e dal decreto Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n 352.
ART. 4
Modifiche del presente regolamento
Con le medesime procedure relative all’approvazion
e del presente regolamento, gli Ordini procedono alle modifiche che si rendessero eventualmente necessarie, valutando altresì la possibilità di disciplinare ulteriori casi ivi compresa la fissazione di un termine di differimento dell’accesso.
ART. 5
Pubblicazione
Il presente regolamento è portato a conoscenza di tutti gli iscritti mediante pubblicazione sulla pagina WEB dell’Ordine o, in alternativa, mediante invio di lettera circolare.